Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984

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Norme di sicurezza per i gasdotti 2.4.2. Parallelismi ed attraversamenti

 

  1. Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie extraurbane, si applicano le norme speciali emanate dal Ministero dei trasporti a tutela degli impianti di propria competenza.

  2. Nei casi di percorsi paralleli a linee tramviarie urbane, la distanza minima misurata in senso orizzontale tra la superficie esterna della tubazione e la rotaia più vicina, non deve essere inferiore a 3 m per le condotte di 1ª e 2ª Specie, ed a 1 m per quelle di 3ª Specie.

    Nei casi di attraversamento di linee tramviarie urbane la profondità di posa della tubazione non deve mai essere inferiore ad un metro misurata tra la generatrice superiore della tubazione stessa ed il piano di ferro; la tubazione deve essere inoltre collocata in tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno un metro misurato a partire dalla rotaia esterna.

  3. Per le condotte di 1ª Specie, nei tratti con percorso parallelo a strade nazionali, provinciali, autostrade poste a meno di 0,50 m dal bordo della carreggiata e nei tratti con percorso sotto la carreggiata, ivi compresi gli attraversamenti, deve essere previsto l'impiego di tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25% oppure, in alternativa, la posa entro un tubo di protezione di acciaio, di spessore non inferiore a quello prescritto al punto 2.2.3 e, ove possibile, protetto con rivestimento esterno di caratteristiche equivalenti a quello della condotta.

    Possono essere utilizzati anche tubi di protezione di materiali diversi dall'acciaio purchè di equivalente resistenza ai carichi esterni ed alle azioni corrosive del terreno.

    Nei tratti suddetti, per le tubazioni di 1ª Specie dimensionate con un fattore di sicurezza minore di 1,75 devono essere previsti l'impiego di tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima d'esercizio aumentata del 25%, e la posa entro un tubo di protezione; inoltre, tutte le saldature relative ai tratti indicati devono essere controllate con metodo non distruttivo.

  4. Nei casi di attraversamento di corsi di acqua, dislivelli e simili, può essere consentita l'utilizzazione di opere d'arte esistenti, ad eccezione di quelle a struttura metallica di notevole importanza, salvo che non si installino opere di adeguata efficienza tenute presenti le circostanze incidenti. La tubazione può essere posata in vista aggraffata esternamente al manufatto, oppure interrata nella sede di transito, con l'esclusione del collocamento attraverso camere vuote di manufatti non liberamente arieggiate.

  5. Nei casi di percorsi paralleli fra tubazioni non drenate ed altre canalizzazioni preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima tra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla profondità di posa adottata per la condotta del gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di separazione.

    Nei casi di sovra e sottopasso di tubazioni non drenate ad altre canalizzazioni preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non deve essere inferiore a 1,50 m.

    Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta del gas deve essere collocata entro un tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 metro nei sovrapassi e 3 metri nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione; in ogni caso deve essere evitato il contatto metallico tra le superfici affacciate. Dette norme devono essere rispettate dagli altri utenti del sottosuolo nel caso in cui le condotte gas siano preesistenti.

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