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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 |
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Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000 - Supplemento
ordinario n. 153
"Tutela delle acque
dall'inquinamento - Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, a norma dell'articolo
1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità'
europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma
4;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni
in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche,
concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori
pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia,
degli affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
- All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue
industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni
in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;";
- la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "acque reflue urbane
: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate
in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;";
- la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato: area
in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente
concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente
ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto
di scarico finale;";
- dopo la lettera n) e' inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione
agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione
residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti
da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione
all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo
delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo;";
- dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) "gestore del servizio
idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo
11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati
e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato,
il gestore esistente del servizio pubblico;";
- dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: "aa-bis) "fognature separate:
la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole
acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per
la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che
canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia;";
- dopo la lettera cc) e' inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi esistenti:
gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono
in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti
di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano
gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto
e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che
alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del
13 giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;".
Art. 2. Competenze
- All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
"3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti,
esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento
in caso di urgente necessita', nonche' quanto disposto dall'articolo 53. Gli
oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono posti a carico
dell'ente inadempiente.".
Art. 3. Perseguimento obiettivo di qualita'
ambientale
- All'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe
di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.".
Art. 4. Aree sensibili
- L'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Aree sensibili).
- Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato
6.
- Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
- i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua
a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
- le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli
di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige
al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
- Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente
alla tutela di Venezia.
- Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita'
di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili.
- Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano
i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento
di tali aree.
- Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili
e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle
aree sensibili.
- Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.".
Art. 5. Salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano
- L'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano).
- Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare
le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto
che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello
stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini
imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
- Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie
per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
- Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni
dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali
indennizzi per le attivita' preesistenti.
- La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di
acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
- La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso
tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di
rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione
e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In
particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo
che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni
di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura
dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate
e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali
e strade;
e. aree cimiteriali;
f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione
ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h. gestione di rifiuti;
i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m. pozzi perdenti;
n. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi
per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite
di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione
di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti,
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate
le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione
di cui alla lettera c) del comma 5.
- In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di
rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
- Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni
delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse
si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
- Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche
di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
- aree di ricarica della falda;
- emergenze naturali ed artificiali della falda;
- zone di riserva.".
Art. 6. Pianificazione del bilancio idrico
- All'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le regioni definiscono,
sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati
dai Comitati istituzionali delle autorita' di bacino, gli obblighi di
installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei
risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo
inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita'
di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 7.";
- il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto previsto al
comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente
mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.";
- dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Nel provvedimento
di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti
a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.".
Art. 7. Modifiche al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775
- All'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'articolo 12-bis
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo
5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis.
- Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non pregiudica
il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti
per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso
vitale, tenuto conto delle possibilita' di utilizzo di acque reflue
depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane,
sempre che cio' risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni
del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita'
e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente,
nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessita' di assicurare
l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica
dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di
acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
- L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate
da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere
assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia
possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti
dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente
insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse
predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti
alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza
per uso diverso da quello potabile e' triplicato.
- Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.";
- il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'articolo 17 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
- Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi
3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare
acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'Autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del
comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza
abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica
il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai
canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento
nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente
consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di
particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.";
- il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Fatta salva la normativa
transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto
o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente
articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria
entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al
pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione
in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle
utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio
della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il
potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o
il mantenimento degli obiettivi di qualita'.";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I termini previsti
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento
o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999,
n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000.
In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.";
- il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il primo comma dell'articolo
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma
1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal
seguente:
"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere
i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina
di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 .";
- il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Il comma 7 si applica anche
alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di
queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto
a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le
relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla
data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro il
31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo
22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico
motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta
anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far
data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000.
Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione
ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti
di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo,
ovvero alla revoca.";
- dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
- "9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il
territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- 9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione
del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo
88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate
anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti
su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite
le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi
delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo
93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario
garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- 9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, come modificato dall'articolo 28, camma 2, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali
o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo
1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente
gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette
verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle
aree protette e richiedono all'autorita' competente la modifica delle
quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri
biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa
dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.".
- 9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e' abrogato.".
Art. 8. Acque minerali
- La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e'
sostituita dalla seguente: "Acque minerali naturali e di sorgenti".
Art. 9. Criteri per la disciplina degli
scarichi
- All'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
"4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque
reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi
pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata
al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione
ambientale, indicando i tempi di adeguamento.".
- L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 28 (Criteri generali della disciplina degli scarichi).
- Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i
valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.
- Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli
di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in
quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante
e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
- nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
- nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane
in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- nelle tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella
5 del medesimo allegato.
- Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da
parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per
la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al
comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto
di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e
marine, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
- L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che
scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5,
subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello
scarico generale.
- I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento,
di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi
per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorita' competente,
in sede di autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle acque
di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di
energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
- Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli
obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore, fermo restando che le
acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori
di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo
idrico dal quale sono state prelevate.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche
le acque reflue:
- provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del fondo o alla silvicoltura;
- provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono
di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con
le attivita' di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni
340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti
in un anno da computare secondo le modalita' di calcolo stabilite
alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo
criterio di assimilabilita' si applica a partire dal 13 giugno 2002;
- provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere
a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilita';
- provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e si caratterizzino per una densita' di allevamento
pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o
in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50
litri al minuto secondo;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche
e indicate dalla normativa regionale.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalita'
dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo
le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
- Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione
sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di
loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo
3, comma 7.
- Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti
di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire
il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero
come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere
a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli
scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi
di qualita'.".
Art. 10. Scarichi sul suolo
- All'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e)
Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.";
- il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al di fuori delle ipotesi
previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali,
in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni
fissate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo 26, comma 2. In caso
di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico si considera a tutti gli effetti revocata.";
- il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli scarichi di cui alla
lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino
a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative
regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato
5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze
indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.".
Art. 11. Scarichi nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee
- All'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per le perforazioni
in mare con le quali e' svolta attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque
diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal decreto 28 luglio
1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione
di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e'
progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche
profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi, e deve avvenire
comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.".
Art. 12. Scarichi in acque superficiali
- All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
"4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i valori-limite
di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.".
Art. 13. Scarichi in reti fognarie
- L'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando l'inderogabilita'
dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai
parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella
3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati
dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche dell'impianto
ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi
di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
- Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie
sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore del
servizio idrico integrato.
- Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
Art. 14. Scarichi di sostanze pericolose
- L'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 34 (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le disposizioni relative
agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali
si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione
delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi
sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori
ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata
in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi
del punto 4 dell'allegato 5.
- Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,
l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare,
in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la
coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
- Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai
cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per
unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia
prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa
tabella.
- Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5
dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato
subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che
gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato
5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti,
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche
e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo
periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta
le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi
provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti
sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose,
in sede di autorizzazione l'autorita' competente dovra' ridurre opportunamente
i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per
ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo
conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
- L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella
3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella,
redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli
effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.".
Art. 15. Immersione in mare di materiale
- All'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e'
rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito
dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo
ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo
in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione, per le politiche agricole e forestali nonche' dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.";
- il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La movimentazione dei fondali
marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e'
soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformita' alle modalita'
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione
abbia carattere internazionale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente sentite le regioni interessate.".
Art. 16. Autorizzazione al trattamento
di rifiuti costituiti da acque reflue
- L'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 36 (Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque
reflue urbane).
- Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti
di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
- In deroga al comma 1, l'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei
limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento
di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili
con il processo di depurazione.
- Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 45, e', comunque, autorizzato ad accettare
in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate che rispettino
i valori limite di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e purche' provenienti
dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione
ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti
ai sensi del comma 4 dell'articolo 27;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti
tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
- L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non
sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
- Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche
e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo'
indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie
di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in
appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato
la comunicazione di cui al comma 3.
- Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa
prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge
5 gennaio 1994, n. 36.
- I produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore
dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti
prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti
di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico
integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
soggetto ai soli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22.".
Art. 17. Utilizzazione agronomica
- L'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 38 (Utilizzazione agronomica).
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili
e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento
intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione
dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre
1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c), e da altre piccole
aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate in base
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al
comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo
3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di
cui al comma 3, lettera b).
- Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di
cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali
adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui al presente decreto.
- Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
- le modalita di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
- i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo
di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale;
- le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
- i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente,
il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato
dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione
o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 59, comma 11-ter.".
Art. 18. Acque meteoriche di dilavamento
e acque di prima pioggia
- L'articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 39 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia).
- Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni
disciplinano:
- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche
di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate,
siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale
autorizzazione.
- Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente
non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
- Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto
che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate
ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari
ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio
di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose
o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici.
- E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.".
Art. 19. Criteri generali
- All'articolo 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma
1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre
ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio
idrico integrato.";
- il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione e' valida
per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza
ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente
mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento,
se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo
deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla
data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra'
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo'
prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche,
ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.";
- il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Per gli insediamenti,
edifici o installazioni la cui attivita' sia trasferita in altro luogo
ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative
o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita' competente,
la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo recettore,
puo' adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.".
Art. 20. Domanda di autorizzazione allo
scarico di acque reflue industriali
- All'articolo 46 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato
5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda
di cui al comma 1 deve altresi' indicare:
- la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale
che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione
delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali
sostanze nello scarico. La capacita' di produzione deve essere indicata
con riferimento alla massima capacita' oraria moltiplicata per il numero
massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni
lavorativi;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.".
- L'articolo 51 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 51 (Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico).
- 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo
V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica
e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente."
- L'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 52 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose). - 1. Per gli scarichi
contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorita' competente
nel rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare, l'installazione
di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione
degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere
a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non inferiore
a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.".
Art. 21. Sanzioni amministrative
- All'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, salvo
che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera
i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato
5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo
28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo
33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei
valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 21
ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire
trenta milioni.";
- il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua
o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venticinque milioni.";
- il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Si applica la sanzione prevista
al comma 3 a chi effettuando al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni
di cui all'articolo 62, comma 12.";
- il comma 5 e' soppresso;
- il comma 7 e' sostituito dal seguente. "7. Salvo che il fatto non costituisca
reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo
38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo
62, comma 10, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire dieci milioni.";
- il comma 9 e' soppresso;
- dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
- "10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate
e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni.
Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un quinto.
- 10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.".
2.1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 55 (Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236).
- L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui all articolo 21 e punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
- Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle
disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.".
- Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, e' cosi' modificato: "4. I contravventori alle disposizioni
di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni.".
Art. 22. Competenza e giurisdizione
- All'articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione
delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma
nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni
previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune,
salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.".
- Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione
delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo
danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di Forza
di polizia specializzata in materia ambientale.".
Art. 23. Sanzioni penali
- All'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione,
ovvero le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli
33, comma 1, e 34 comma 3, e' punito con l'arresto fino a due anni.";
- dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 52 e' punito con la pena di
cui al precedente comma 4.";
- il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti piu' restrittivi
fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorita' competente
a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'allegato 5, e' punito con l'arresto fino a due anni
e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono
superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni
e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.";
- il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione
dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.";
- dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni
o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui
all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti
da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo
28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri
di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di
procedura penale.
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo
59, comma 1.";
- il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanita' e dell'ambiente,
nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati
copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del
giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione
in via cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza
di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre
la chiusura degli impianti.";
- dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua,
in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle
acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte
ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attivita' di smaltimento di rifiuti
nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
18, comma 2, lettera p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' delle acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero
non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito
a norma di detto articolo e' punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena
si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori
dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.".
Art. 24. Norme finali
- All'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
- i commi 5 e 6 sono soppressi;
- il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo
38, le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.";
- il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto,
i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo
stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di
autorizzazione preventiva e' stato introdotto dalla presente normativa.
I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta
di autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo scadere
dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto
periodo del comma 7 dell'articolo 45.";
- il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati,
fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilita'
stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare
un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti
ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo
i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela
qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare,
con quanto gia' previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve
in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli introdotte dal presente decreto.";
- dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di
cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per
cento degli stanziamenti e' riservata alle attivita' di monitoraggio e
studio destinati all'attuazione del presente decreto.";
- dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"15-bis. Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.".
Art. 25. Modifiche agli allegati
- Gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli
allegati al presente decreto.
Art. 26. Abrogazioni
- Sono abrogati:
- l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275;
- gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
- gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita'
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Dini, Ministro degli affari esteri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20
ottobre 2000 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto
legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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