Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997

 

"Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"


ALLEGATO 4 - Adempimenti dei soggetti gestori, standard e verifiche

Per una puntuale individuazione e localizzazione del complesso degli impianti di acquedotto e fognatura è indispensabile che il soggetto gestore disponga di idonea cartografia che riproduca l'andamento plano-altimetrico e i punti singolari delle canalizzazioni stesse, nonché le opere d'arte principali con le proprie caratteristiche idrauliche e geometriche, la qualità dei materiali ecc. (lo stesso dicasi per le reti di fognatura).

I soggetti gestori devono annotare in appositi registri le rilevazioni operate per il complesso degli impianti e per ciascuno degli impianti di loro competenza, sia per gli acquedotti che per le fognature, la determinazione dei volumi di acqua come descritti al punto 1.3. ed il valore dei parametri indicati ai punti 2.3. e 3.3.; le risultanze, in termini di tali parametri riferiti ad un anno solare di osservazione, devono essere comunicate entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei Servizi idrici.

Per il miglioramento del servizio i soggetti gestori provvederanno ad eseguire sugli acquedotti e sulle porzioni di acquedotto definite dai distretti e dai settori, misurazioni anche per periodi di tempo più brevi (ad esempio in periodi di minimi e massimi consumi) al fine di una più puntuale individuazione degli elementi e delle situazioni che concorrono in maggiore misura all'ammontare complessivo delle perdite. Per le fognature si eseguono parimenti misurazioni in periodi limitati, sia in occasione dei minimi e massimi consumi dell'acquedotto, sia in situazioni di tempo secco e di pioggia intensa, anche con riferimento ai distretti ed ai settori individuati nella fognatura, allo scopo di indirizzare con la migliore efficacia le misure di riduzione delle perdite. Le risultanze da tali analisi sono sintetizzate in una breve relazione che dovrà essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici insieme ai rapporti sui parametri.

Le comunicazioni annuali al Ministero dei lavori pubblici devono essere formulate secondo i modelli riportati al paragrafo 6.

Per i sistemi di acquedotto che interessano zone ove la massima presenza fluttuante giornaliera supera il 100% della popolazione residente, le indicazioni relative agli impianti di acquedotto, di cui al cap. 6.1., debbono essere formulate con osservazioni su almeno due periodi di tempo caratterizzati da forte e minima presenza di popolazione fluttuante; provvedendo comunque a rapportare i dati su base annua.

Dopo un periodo di prima osservazione dei dati forniti, il Ministero dei lavori pubblici, provvede a fissare per tutto il territorio nazionale gli standard dei parametri indicatori della funzionalità del servizio, eventualmente differenziati per tener conto delle specifiche situazioni, in ordine all'obiettivo della riduzione delle perdite, con obbligo per i soggetti gestori di adeguare gli impianti per il rispetto di tali standard.

In considerazione di situazioni particolari il Ministero dei lavori pubblici può stabilire standard differenziati per periodi transitori.


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