Sostituita dal D.M. 6 aprile 2004, n.174

Oggetto: Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare.  

Questo Ministero ravvisò già in passato la necessità di emanare direttive volte a disciplinare l'utilizzazione di tubazioni in materia plastica per condotte di acqua potabile (circolare n. 2 dell'8 gennaio 1960, n. 135 del 28 ottobre 1960 e n. 125 del 18 luglio 1967).

L'emanazione del D.M. 21 marzo 1973 concernente i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, e che esplicitamente non disciplina le tubazioni per l'acqua potabile, lo sviluppo tecnologico del settore in esame e l'importanza della materia, hanno dato luogo a numerosi quesiti posti a questo Ministero per conoscere i materiali con i quali possono essere costruite le tubazione e gli accessori utilizzati nel campo di cui trattasi.

In attesa della predisposizione di una specifica normativa ed alla luce di quanto sopra esposto, sentito sull'argomento il consiglio superiore di sanità, si ritiene opportuno portare fin d'ora a conoscenza delle imprese produttrici, degli Enti incaricati del controllo e degli utilizzatori, un primo elenco di materiali che possono essere impiegati nel settore in esame nonché i metodi di con trollo cui gli oggetti con essi fabbricati dovranno essere sottoposti.

In linea preliminare si richiama l'attenzione sul fatto che i serbatoi (contenitori finiti o assemblati in loco) restano disciplinati dal D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni.

Le tubazioni e gli accessori (quali gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni, etc. ...) nel seguito menzionati con la voce "oggetti", destinati a venire in contatto con l'acqua potabile e da potabilizzare, nel seguito indicata con la voce "acqua", dovranno essere preparati esclusivamente con le sostanze di cui all'allegato II nelle condizioni e con le limitazioni e tolleranze ivi riportate.

Nel caso di oggetti compositi, con dette sostanze dovrà essere formato lo strato che viene a contatto diretto con l'acqua semprechè tale strato esplichi nel tempo la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'acqua e ciò risulti dalle prove di cessione indicate nell'allegato III.

Per la preparazione di tali oggetti non dovranno essere impiegati materiali di scarto o già utilizzati.

E' vietato l'impiego di coloranti di qualsiasi natura; tuttavia, per prevenire processi di alterazione o per migliorare le proprietà fisiche e meccaniche dell'oggetto, possono essere aggiunti biossido di titanio, ossidi di ferro e nero di carbone alle condizioni indicate nell'allegato II.

Le tubazioni e gli accessori non dovranno cedere sapori ed odori che modifichino le proprietà organolettiche e rendano comunque nociva l'acqua posta con essi a contatto.

In ogni caso le caratteristiche di qualità dell'acqua condottata attraverso detti oggetti dovranno essere conformi a quelle previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle di cui alla circolare n. 33 del 27 aprile 1977.

Si sottolinea inoltre l'opportunità di valutare le caratteristiche dell'acqua da condottare in rapporto alla scelta dei materiali da utilizzare.

I polimeri da impiegare per la preparazione degli oggetti di cui trattasi dovranno rispondere ai saggi indicati nell'allegato III sez. 2 e 3 e comunque non dovranno cedere sostanze ritenute nocive alla salute come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti.

L'inclusione di un nuovo componente nell'elenco di cui all'allegato II è subordinata ad accertamento dell'idoneità da parte del Ministero della Sanità. A tale scopo gli interessati devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo - guida di cui all'allegato I e delle eventuali istruzioni che saranno impartite dal Ministero della Sanità.

L'idoneità degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua è subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale (sez. 1), della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti (sez.2), della migrazione dei coadiuvanti (sez. 3) e dell'assenza di migrazione di coloranti (sez. 5 ) con le modalità riportate in allegato III.

Il controllo dell'idoneità degli oggetti deve essere effettuato sull'oggetto finito.

Quando ciò non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche produttive.

Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini, previo lavaggio dei medesimi in acqua corrente per 30 minuti e successivo risciacquo rapido con acqua distillata. Detti oggetti o provini saranno quindi posti in contatto con acqua distillata a 40° C per 24 ore.

I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni ed espressi in p.p.m. (mg migrati/kg di acqua); in via subordinata, e solo quando ciò non sia possibile, in mg/dm2. In questo caso il valore in mg/dm2 verrà trasformato in p.p.m. moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6.

Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non sia superiore a 50 p.p.m..

Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di esse.

Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con acqua potabile e preparati con le sostanze di cui alla presente circolare sono tenute a controllarne la rispondenza a quanto per essi previsto ed a dimostrare in ogni momento di avere adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita dovrà essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti sono conformi alle disposizioni della presente circolare e con l'indicazione delle eventuali limitazioni d'impiego.

L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, da parte di enti pubblici o da parte di imprese private di oggetti disciplinati dalla presente circolare è subordinata all'accertamento della loro conformità a quanto in essa prescritto.

Gli utilizzatori di cui sopra dovranno pertanto essere forniti della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore ed essere sempre in grado di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.

Il controllo dell'idoneità degli oggetti in materie plastiche o in gomme deve pertanto essere effettuato:

  • per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato III;
  • per quanto riguarda la migrazione specifica di particolari costituenti, ove previsto, con le modalità indicate nella sezione 2 dell'allegato III;
  • per quanto riguarda in coadiuvanti tecnologici e di lavorazione con le modalità indicate nella sezione 3 dell'allegato III,
  • per quanto riguarda il controllo dell'assenza di migrazione di coloranti con le modalità indicate nella sezione 5 dell'allegato III.