Decreto Legislativo del Governo n. 493 del 14/08/1996 |
1100 |
(G.U. n. 223 del 23 Settembre 1996)
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma
3;
Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
| Campo di applicazione e definizioni |
| Obblighi del datore di lavoro |
| Requisiti della segnaletica |
| Informazione e formazione |
| Adeguamento degli allegati |
| Modifica della normativa vigente |
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). - I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina".
| Abrogazioni |
| Sanzioni |
| Allegato I - | Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza |
| Allegato II - | Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici |
| Allegato III - | Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni |
| Allegato IV - | Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio |
| Allegato V - | Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione |
| Allegato VI - | Prescrizioni per i segnali luminosi |
| Allegato VII - | Prescrizioni per i segnali acustici |
| Allegato VIII - | Prescrizioni per la comunicazione verbale |
| Allegato IX - | Prescrizioni per i segnali gestuali |
| Nota |
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
Nota all'art. 2:
Nota all'art. 5:
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